Rinvio a giudizio per un netstrike

Il 4/7/2005 il sostituto Procuratore della Repubblica dott. Silvio Franz ha firmato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari che mi rinvia a giudizio per il reato previsto dall’art. 615 quinquies del codice penale per “avere diffuso informazioni di tipo informatico sulle modalità da utilizzare per interrompere, mediante un attacco telematico (netstrike), le comunicazioni da e per il sito www.genoa-g8.it , sito di pubblico servizio attivato durante il vertice dei capi di stato tenutosi a Genova nel luglio 2001”.

Che cosa dice l’art. 615 quinquies
Questo articolo del c.p. recita: “Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l`interruzione, totale o parziale, o l`alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni.”

I fatti
Durante il summit del G8 a Genova del 2001 alcuni attivisti del movimento no-global utilizzarono alcuni canali chat (i programmi di messaggistica istantanea sulla rete Internet) per organizzare, anche telematicamente, oltre che con le manifestazioni in piazza, la protesta contro il vertice dei “grandi della Terra”. Viene deciso di utilizzare il netstrike, una forma pacifica ormai consolidata in tutto il mondo, ed utilizzata per la prima volta nel 1995. In queste chat (ampiamente intercettate dalle forse dell’ordine su mandato della magistratura), viene consigliato, a chi non ha esperienza di tale forma di protesta, di trovare le informazioni necessarie per organizzare e partecipare al netstrike sul sito web www.netstrike.it. Il dominio di tale sito era stato da me registrato precedentemente. Nelle pagine del sito era possibile leggere che cosa fosse un netstrike, la sua storia, come organizzarlo, come parteciparvi, fornendo anche dei consigli e una serie di comandi software per agevolare chi volesse partecipare ma non avesse sufficiente dimestichezza con l’utilizzo della rete Internet. Poco dopo l’inizio delle indagini il sito www.netstrike.it fu posto sotto sequestro.

Che cos’è un netstrike
IL netstrike, la cui traduzione letterale è sciopero telematico in realtà si può dire che assomiglia a un “corteo telematico”. Il primo netstrike fu organizzato nel 1995 contro gli esperimenti nucleari francesi nell’atollo di Muroroa dal gruppo di lavoro sulla comunicazione “Strano Network” di cui sono uno dei membri fondatori. Il netstrike è una forma di protesta, assolutamente pacifica e assolutamente non dannosa per nessuno, in cui ad una determinata ora e per un certo tempo (in genere 1 o 2 ore), in tutto il mondo, coloro che vogliono partecipare si collegano al cosiddetto “sito bersaglio” (in genere il sito web di un’organizzazione contro cui i manifestanti intendono protestare), utilizzando i normali strumenti messi a disposizione per la navigazione o per la visione off-line dei contenuti presenti sulla rete Internet. Per fare questo è possibile anche utilizzare dei comandi che automatizzano (ma che comunque replicano gli stessi comandi che è possibile dare manualmente ad un browser o a un software di lettura off-line) l’operazione di richiamare continuamente la home page del sito bersaglio. L’effetto di tale azione è quello, innanzitutto, di rendere palese che esiste una parte consistente di persone che è in disaccordo con quanto fatto o detto dall’organizzazione presa di mira e questo si ottiene perché il netstrike viene annunciato pubblicamente con largo anticipo e quindi riportato dai canali mediatici (quotidiani, TV, stampa specializzata, riviste etc.) e poi dal fatto che se l’azione riesce, chi si collegherà al sito bersaglio vedrà che l’inoltro della pagina sul proprio computer è rallentato. Ciò darà anche la dimensione del successo dell’iniziativa. Non ci risulta che nessun sito nel corso degli innumerevoli netstrike che si sono susseguiti in tutto il mondo sia mai stato completamente bloccato, del resto la cosa è tecnicamente quasi impossibile. Negli stessi atti relativi all’inchiesta condotta dalla magistratura genovese si afferma che il netstrike contro il sito www.genoa-g8.it non ha avuto nessun effetto sulla fruibilità delle pagine in esso contenute. Il netstrike, insomma, più che a un corteo può essere paragonato se l’azione si svolgesse nel mondo reale, invece che in quello virtuale delle reti telematiche pubbliche, ad un consistente gruppo di persone che attraversano sulle strisce (ciò che viene fatto infatti è semplicemente utilizzare in maniera coordinata e in molte persone ciò che ogni “navigatore” della rete fa tutti i giorni, collegarsi ad un sito web e scaricare delle pagine sul proprio computer locale) una strada molto trafficata (un determinato sito della rete Internet).
Il netstrike e’ una pratica che si e’ diffusa ampiamente negli ultimi anni in tutto il mondo e seguita da svariati operatori dell’ordine pubblico (tutti colpevoli di omissione di atti di ufficio per non aver denunciato un reato?) e da quest’ultimi spesso (vedi rapporto sullo stato della sicurezza in Italia del Ministero dell’Interno del 2001) commentata proprio come pratica non-illegale.
Il Netstrike, insomma, prima dell’atto del dott. Silvio Franz era ritenuto una legittima forma di espressione politica e culturale.
Strano Network ha anche pubblicato un libro nel 1996 su questa forma di protesta (“Netstrike, no copyright, etc.”, Strano Network, AAA Edizioni, 1996 – scaricabile dall’indirizzo -http://www.inventati.org/copydown/etc/netstrik.htm).
La pratica del netstrike e’ stata, inoltre descritta come atto artistico anche all’interno di un testo classico della storia dell’arte (“Arte e architettura dagli anni 60 ad oggi” di L. Vinca Masini, in “L’arte moderna – il secondo 900” di G. C. Argan, Edizione Sansoni per la scuola, Firenze, 2001.

Concludendo…
Spero vivamente che tale vicenda non si risolva in una condanna da parte della magistratura italiana di una forma di protesta che ad esempio è stata utilizzata da Fast, sez. americana di Amnesty International ottenendo la scarcerazione da parte del governo turco, di un cittadino curdo torturato e che è stata e viene utilizzata in tutto il mondo da dieci anni e da decine e decine di organizzazioni senza che mai nessuno si fosse sognato di criminalizzarla. Come ho cercato di spiegare l’art. 615 quinquies del c.p. ha ben poco a che spartire con tale innovativa e pacifica forma di protesta.

Firenze settembre 2005

Un Anonimo

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